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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1918, n. 2105

Che dà facoltà al Ministero delle finanze di provvedere direttamente in economia alla vendita all'estero dei tabacchi lavorati. (018U2105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e dei tabacchi;
Visti i RR. decreti 6 gennaio 1895, n. 4; 1° agosto 1901, n. 399 e 7 maggio 1908, n. 284, che approvano il regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e dei tabacchi e le successive modificazioni;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Ministero delle finanze provvede alla vendita dei tabacchi nazionali lavorati per il commercio di esportazione e per provvista di bordo, ne determina il prezzo secondo i casi e i luoghi di destinazione e stabilisce tutte le norme e le cautele da osservarsi nell'interesse del monopolio.

La vendita all'estero dei tabacchi nazionali lavorati può esser fatta anche direttamente in economia dalla Amministrazione del monopolio, mediante agenzie proprie, che potranno istituirsi per decreto del ministro delle finanze e che dovranno essere esercite da funzionari dello Stato o da altri fiduciari con le norme e le cautele che il ministro stabilirà per le singole agenzie.

Alle spese occorrenti per l'impianto e l'esercizio di tali agenzie si provvede sopra apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.