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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1918, n. 2105

Che dà facoltà al Ministero delle finanze di provvedere direttamente in economia alla vendita all'estero dei tabacchi lavorati. (018U2105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-3-1919
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali  e
dei tabacchi; 
 
  Visti i RR. decreti 6 gennaio 1895, n. 4; 1° agosto 1901, n. 399  e
7 maggio 1908, n. 284, che approvano il regolamento per  l'esecuzione
delle leggi sulla privativa dei sali e dei tabacchi e  le  successive
modificazioni; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze,  di
concerto con quello per il tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Ministero delle  finanze  provvede  alla  vendita  dei  tabacchi
nazionali lavorati per il commercio di esportazione e  per  provvista
di bordo, ne determina il  prezzo  secondo  i  casi  e  i  luoghi  di
destinazione e stabilisce tutte le norme e le cautele  da  osservarsi
nell'interesse del monopolio. 
 
  La vendita all'estero dei tabacchi nazionali  lavorati  puo'  esser
fatta  anche  direttamente  in  economia  dalla  Amministrazione  del
monopolio, mediante agenzie  proprie,  che  potranno  istituirsi  per
decreto del ministro delle finanze e che dovranno essere esercite  da
funzionari dello Stato o da altri fiduciari con le norme e le cautele
che il ministro stabilira' per le singole agenzie. 
 
  Alle spese occorrenti per l'impianto e l'esercizio di tali  agenzie
si  provvede  sopra  apposito  capitolo  del  bilancio  passivo   del
Ministero delle finanze.