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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1918, n. 2086

Concernente la tassa di bollo sulle bottiglie od altri recipienti contenenti vini e liquori. (018U2086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-2-1919 al: 30-11-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È soggetto a tassa di bollo ogni bottiglia od altro recipiente che contenga vini e liquori tanto nazionali che esteri, quando sia chiuso e munito di etichetta o capsula od altra marca di qualunque forma o con qualunque indicazione.

La tassa è commisurata al prezzo di vendita (tassa non computata) nelle misure seguenti:

Per un prezzo fino a L. 5, per ogni lira o frazione di lira L. 0,05 » oltre L. 5 fino a L. 10 . . . . . . . . . . . » 0,50
» » L. 10 fino a L. 20 . . . . . . . . . . . » 1,00
» » L. 20 fino a L. 25 . . . . . . . . . . . » 1,50
» » L. 25 fino a L. 30 . . . . . . . . . . . » 2,00
» » L. 30 fino a L. 35 . . . . . . . . . . . » 2,50
» » L. 33 fino a L. 40 . . . . . . . . . . . » 3,00
» » L. 40 fino a L. 50 . . . . . . . . . . . » 4,00
» » L. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5,00

Ogni bottiglia o recipiente dovrà portare all'esterno l'indicazione del prezzo in corrispondenza alla tassa pagata.

La tassa è corrisposta in modo ordinario mediante applicazione sui recipienti di fascette bollate vendute dall'Amministrazione finanziaria, od in modo virtuale mediante abbonamento.

La tassa è sempre a carico degli acquirenti e deve corrispondersi anche per i prodotti destinati ad essere consumati nei locali di vendita.