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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1918, n. 2086

Concernente la tassa di bollo sulle bottiglie od altri recipienti contenenti vini e liquori. (018U2086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-2-1919
al: 30-11-1919
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' soggetto a tassa di bollo ogni bottiglia od altro recipiente che
contenga vini e liquori tanto nazionali che esteri, quando sia chiuso
e munito di etichetta o capsula od altra marca di qualunque  forma  o
con qualunque indicazione. 
 
  La tassa e' commisurata al prezzo di vendita (tassa non  computata)
nelle misure seguenti: 
 
 Per un prezzo fino a L. 5, per ogni lira o frazione di lira L. 0,05 
      » oltre L. 5 fino a L. 10 . . . . . . . . . . . » 0,50 
      » » L. 10 fino a L. 20 . . . . . . . . . . . » 1,00 
      » » L. 20 fino a L. 25 . . . . . . . . . . . » 1,50 
      » » L. 25 fino a L. 30 . . . . . . . . . . . » 2,00 
      » » L. 30 fino a L. 35 . . . . . . . . . . . » 2,50 
      » » L. 33 fino a L. 40 . . . . . . . . . . . » 3,00 
      » » L. 40 fino a L. 50 . . . . . . . . . . . » 4,00 
      » » L. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5,00 
 
  Ogni   bottiglia   o   recipiente   dovra'   portare    all'esterno
l'indicazione del prezzo in corrispondenza alla tassa pagata. 
 
  La tassa e' corrisposta in modo ordinario mediante applicazione sui
recipienti   di   fascette   bollate   vendute   dall'Amministrazione
finanziaria, od in modo virtuale mediante abbonamento. 
 
  La tassa e' sempre a carico degli acquirenti e deve  corrispondersi
anche per i prodotti destinati ad  essere  consumati  nei  locali  di
vendita.