stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2105

Con cui sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1917-918. (017U2105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  31-1-1918 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le seguenti variazioni:

A) Lo stanziamento dei seguenti capitoli è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 6. «Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.», lire centoventimila L. (120.000).

Cap. n. 94. «Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio» (telefoni), lire dodicimila (L. 12.000).

B) Lo stanziamento dei seguenti capitoli è diminuito della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 125-IV. «Indennità temporanea mensile per la durata della guerra al personale postale e telegrafico, ecc.», lire centoventimila (L. 120.000).

Cap.n l32-ter. «Indennità temporanea mensile per la durata della guerra al personale telefonico, ecc.» lire dodicimila (L. 12.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti - Fera.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.