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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2105

Con cui sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1917-918. (017U2105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-1-1918
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quello per le poste ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle  poste  e
dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le
seguenti variazioni: 
 
    A) Lo stanziamento dei seguenti capitoli e' aumentato della somma
per ognuno di essi indicata: 
 
  Cap. n. 6. «Compensi per  maggiori  prestazioni  oltre  il  normale
orario di ufficio, ecc.», lire centoventimila L. (120.000). 
 
  Cap. n. 94. «Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed
avventizio» (telefoni), lire dodicimila (L. 12.000). 
 
    B) Lo stanziamento dei seguenti capitoli e' diminuito della somma
per ognuno di essi indicata: 
 
  Cap. n. 125-IV. «Indennita' temporanea mensile per la durata  della
guerra al personale postale e telegrafico, ecc.», lire centoventimila
(L. 120.000). 
 
  Cap.n l32-ter. «Indennita' temporanea mensile per la  durata  della
guerra al personale telefonico, ecc.» lire dodicimila (L. 12.000). 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                              Orlando - Nitti - Fera. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.