stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1916, n. 1859

Col quale viene stabilito, per l'esercizio 1917, il contributo di assicurazione per il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (016U1859)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1917)
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 17-10-1917
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto l'art. 2  del  decreto-legge  6  maggio  1915,  numero  590,
recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di
mutua assicurazione per gli infortuni sul  lavoro  nelle  miniere  di
zolfo; 
 
  Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali 22 luglio 1915,  numero  1227,  12
marzo 1916, n. 407, e 6 agosto 1916, numero 1060; 
 
  Vedute le deliberazioni prese dall'assemblea generale dei soci  del
Sindacato predetto nell'adunanza 23 dicembre 1916; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  l'industria,
commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La misura dei contributi per l'esercizio 1917, dovuti al  Sindacato
obbligatorio di mutua assicurazione  per  gli  infortuni  sul  lavoro
nelle miniere di zolfo della Sicilia a termine delle leggi 11  luglio
1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a lire quattro e
centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo. ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1538  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura dei contributi per l'esercizio
1917, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli
infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, a  termini
delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n.  527,  viene
elevata a lire sei e centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo,  in
luogo di lire quattro e centesimi cinquanta di  cui  all'art.  1  del
decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859".