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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1916, n. 1060

Che stabilisce l'aumento del contributo dovuto dagli esercenti le miniere di zolfo in Sicilia, al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro (016U1060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1916
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Testo in vigore dal:  16-9-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 2 del decreto legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;
Vedute le deliberazioni prese dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza 27 luglio 1916;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La misura dei contributi per l'esercizio 1916, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia a termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a lire quattro e centesimi venticinque per tonnellata di zolfo, in luogo di lire tre e centesimi dieci di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 407.