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DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1917, n. 1538

Col quale è aumentata la misura dei contributi per l'esercizio 1917, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (017U1538)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1917
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Testo in vigore dal:  17-10-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, numero 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;
Vedute le deliberazioni adottato dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 22 agosto 1917;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La misura dei contributi per l'esercizio 1917, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, a termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a lire sei e centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo, in luogo di lire quattro e centesimi cinquanta di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859.