stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 28 novembre 1915, n. 1900

Concernente variazioni alle autorizzazioni di spesa concesse per l'esecuzione di lavori pubblici in dipendenza del terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e di Grosseto, del 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania. (015U1900)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  1-2-1916 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 della legge 13 luglio 1910, n.467, con il quale fu autorizzata la spesa di L. 200.000 per provvedere a bisogni ed opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909, nelle provincie di Siena e Grosseto;
Visti gli articoli 1 della legge succitata 13 luglio 1910, n. 467; 2 (lett. h) della legge 13 aprile 1911, n. 311; 1 (lett. e) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e articolo 4 (lett. v) della legge 4 aprile 1912, n. 297, con i quali fu complessivamente autorizzata la spesa di L. 4.200.000 per provvedere a bisogni ed opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e Salerno;
Visto l'art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 761, col quale fu autorizzata la spesa di L. 1.500.000 per provvedere a bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania;
Ritenuta la necessità di aumentare della somma di L. 200.000 l'autorizzazione di spesa di L. 1.500.000 di cui al precedente paragrafo;
Considerato che tanto dalle somme ancora disponibili sulla autorizzazione di spesa di L. 200.000 in dipendenza del terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, quanto da quelle ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di L. 4.200.000 in dipendenza del terremoto del 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e Salerno, possono essere rispettivamente prelevate, senza bisogno di reintegrazione, L. 100.000;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con i ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In aggiunta al fondo di L. 1.500.000 concesso con l'art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 761, è autorizzata la maggiore spesa di L.
200.000.

L'autorizzazione di spesa di L. 200.000 di cui all'art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467, resta ridotta a L. 100.000.

E parimenti resta ridotta a L. 4.100.000 la autorizzazione di spesa di L. 4.200.000 concessa dagli articoli 1° della legge 13 luglio 1910, n. 467; 2, lettera h) della legge 13 aprile 1911, n. 311, 1° lettera e), del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e art. 4, lettera v), della legge 4 aprile 1912, n. 297.