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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 28 novembre 1915, n. 1900

Concernente variazioni alle autorizzazioni di spesa concesse per l'esecuzione di lavori pubblici in dipendenza del terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e di Grosseto, del 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania. (015U1900)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-2-1916
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 8 della legge 13 luglio 1910, n.467, con il  quale  fu
autorizzata la spesa di L. 200.000 per provvedere a bisogni ed  opere
urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 25  agosto  1909,  nelle
provincie di Siena e Grosseto; 
 
  Visti gli articoli 1 della legge succitata 13 luglio 1910, n.  467;
2 (lett. h) della legge 13 aprile 1911, n. 311; 1 (lett.  e)  del  R.
decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e articolo 4 (lett. v) della legge
4 aprile 1912, n. 297, con i quali fu complessivamente autorizzata la
spesa di L. 4.200.000 per provvedere a bisogni ed opere  urgenti  nei
Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno  1910  nelle  provincie  di
Avellino, Potenza e Salerno; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 19 luglio 1914, n.  761,  col  quale  fu
autorizzata la spesa di L. 1.500.000  per  provvedere  a  bisogni  ed
opere urgenti nelle localita' colpite  dal  terremoto  dell'8  maggio
1914 in provincia di Catania; 
 
  Ritenuta la necessita' di  aumentare  della  somma  di  L.  200.000
l'autorizzazione di spesa  di  L.  1.500.000  di  cui  al  precedente
paragrafo; 
 
  Considerato  che  tanto  dalle  somme  ancora   disponibili   sulla
autorizzazione di spesa di L. 200.000 in dipendenza del terremoto del
25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, quanto da  quelle
ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di L.  4.200.000  in
dipendenza del  terremoto  del  7  giugno  1910  nelle  provincie  di
Avellino,  Potenza  e   Salerno,   possono   essere   rispettivamente
prelevate, senza bisogno di reintegrazione, L. 100.000; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici,  di  concerto  col
presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e  con
i ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura, industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  In aggiunta al fondo di L. 1.500.000 concesso con  l'art.  1  della
legge 19 luglio 1914, n. 761, e' autorizzata la maggiore spesa di  L.
200.000. 
 
  L'autorizzazione di spesa di L. 200.000 di  cui  all'art.  8  della
legge 13 luglio 1910, n. 467, resta ridotta a L. 100.000. 
 
  E parimenti resta ridotta a L. 4.100.000 la autorizzazione di spesa
di L. 4.200.000 concessa dagli articoli  1°  della  legge  13  luglio
1910, n. 467; 2, lettera h) della legge 13 aprile 1911,  n.  311,  1°
lettera e), del R. decreto 21 dicembre  1911,  n.  1471,  e  art.  4,
lettera v), della legge 4 aprile 1912, n. 297.