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REGIO DECRETO 31 dicembre 1914, n. 1463

Col quale i magistrati attualmente in soprannumero nei collegi ed uffici giudiziari sono autorizzati a continuare a prestarvi servizio in tale qualità fino a quando non saranno approvate, con altro R. decreto, le nuove tabelle organiche dei detti collegi ed uffici giudiziari. (014U1463)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-2-1915 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2, capoverso del R. decreto 8 gennaio 1914, n. 6;
Ritenuto che fin tanto non saranno attuate le disposizioni con le quali è abolito l'istituto del giudice unico e ricostituiti od integrati i collegi giudiziari presso i tribunali e le Corti, occorre conservare in soprannumero i magistrati che presentemente vi sono adibiti in detta qualità;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia o giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Fino a quando non saranno approvate con altro Nostro decreto le nuove tabelle organiche dei collegi ed uffici giudiziari, i magistrati attualmente in soprannumero nei predetti collegi ed uffici potranno continuare a prestarvi servizio nella stessa qualità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Orlando.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.