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REGIO DECRETO 31 dicembre 1914, n. 1463

Col quale i magistrati attualmente in soprannumero nei collegi ed uffici giudiziari sono autorizzati a continuare a prestarvi servizio in tale qualità fino a quando non saranno approvate, con altro R. decreto, le nuove tabelle organiche dei detti collegi ed uffici giudiziari. (014U1463)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-2-1915
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2, capoverso del R. decreto 8 gennaio 1914, n. 6; 
 
  Ritenuto che fin tanto non saranno attuate le disposizioni  con  le
quali e' abolito l'istituto  del  giudice  unico  e  ricostituiti  od
integrati i collegi giudiziari presso i tribunali e le Corti, occorre
conservare in soprannumero i magistrati  che  presentemente  vi  sono
adibiti in detta qualita'; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia o giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Fino a quando non saranno approvate con  altro  Nostro  decreto  le
nuove  tabelle  organiche  dei  collegi  ed  uffici   giudiziari,   i
magistrati attualmente in soprannumero nei predetti collegi ed uffici
potranno continuare a prestarvi servizio nella stessa qualita'. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Salandra - Orlando. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.