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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1480

Col quale sono estese alla corrispondenza radiotelegrafica nell'interno del Regno le regole di servizio contenute nel regolamento radiotelegrafico internazionale, ed è autorizzato il servizio dei radiotelegrammi-lettera fra le stazioni radiotelegrafiche di bordo delle navi italiane. (013U1480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-2-1914 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà delle Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto in data 11 luglio 1913, col quale è data piena ed intera esecuzione alla Convenzione radiotelegrafica internazionale, al relativo protocollo finale ed all'annesso regolamento firmato a Londra il 5 luglio 1912;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e pei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese alla corrispondenza radiotelegrafica nell'interno del Regno le regole di servizio contenute nel regolamento radiotelegrafico internazionale firmato a Londra, approvato col R. decreto dell'11 luglio 1913.