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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1480

Col quale sono estese alla corrispondenza radiotelegrafica nell'interno del Regno le regole di servizio contenute nel regolamento radiotelegrafico internazionale, ed è autorizzato il servizio dei radiotelegrammi-lettera fra le stazioni radiotelegrafiche di bordo delle navi italiane. (013U1480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-2-1914
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' delle Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto in data 11 luglio 1913, col  quale  e'  data
piena  ed  intera  esecuzione   alla   Convenzione   radiotelegrafica
internazionale,  al  relativo  protocollo   finale   ed   all'annesso
regolamento firmato a Londra il 5 luglio 1912; 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
poste e pei telegrafi; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese alla corrispondenza radiotelegrafica  nell'interno  del
Regno   le   regole   di   servizio   contenute    nel    regolamento
radiotelegrafico internazionale firmato a Londra,  approvato  col  R.
decreto dell'11 luglio 1913.