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REGIO DECRETO 10 marzo 1912, n. 370

Col quale viene concessa una indennità di tramutamento alle famiglie dei sottufficiali, caporali e soldati (012U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1911 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La indennità di tramutamento contemplata nel presente decreto, è concessa alle famiglie dei sottufficiali, caporali e soldati in servizio, autorizzati a contrarre matrimonio in virtù del R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, e comprende i seguenti compensi:

a) trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare e in 3ª classe per ogni persona;

b) compenso fisso pel trasporto della mobilia in ragione di:

L. 30 per le famiglie senza figli;
» 40 per le famiglie con 1 o 2 figli;
» 50 per le famiglie con più di 2 figli.