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REGIO DECRETO 17 dicembre 1911, n. 1468

Col quale vengono apportate alcune modificazioni ed aggiunte al regolamento 12 gennaio 1911, n. 63, per il personale delle agenzie delle imposte. (011U1468)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-2-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Vista la legge 13 luglio 1911, n. 739, con la quale fu approvato un nuovo organico per il personale delle agenzie delle imposte dirette;
Visto il regolamento per il personale stesso, approvato con Nostro decreto 12 gennaio 1911, n. 63;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretaria di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Al regolamento precitato sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

TITOLO

I. Disposizioni preliminari - Ammissione all'impiego

Art. 1



a) ispettori superiori;

ispettori provinciali ed agenti superiori;

primi agenti;

agenti;

volontari;

b) ufficiali d'agenzia (classe transitoria);

applicati d'agenzia.

Il titolo ed il grado di ufficiale d'agenzia sono conservati soltanto per coloro che adesso ne sono investiti sino alla eliminazione completa dell'attuale ruolo, nessuna nuova nomina potendosi più fare nel ruolo stesso.

I posti che si renderanno vacanti nel ruolo transitorio degli ufficiali d'agenzia saranno inscritti in aumento del ruolo degli agenti nella classe corrispondente a quella in cui la vacanza verrà a risultare, dopo disposte le promozioni eventualmente spettanti ai rimanenti ufficiali d'agenzia.

Art. 2. (nuovo). - Negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 e 27 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1911, n. 63, alle espressioni di «Aiuto d'agenzia» «Vice agenti ed agenti», sono rispettivamente sostituite quelle di «Applicato d'agenzia», «Agenti» e «Primi agenti».

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 28. (nuovo). - Agli 86 posti di applicato di agenzia di ultima classe creati con la legge organica 13 luglio 1911, n. 739, saranno ammessi a concorrere:

a) quegli straordinari e messi di agenzia che, sebbene in servizio al 22 luglio 1904, non poterono conseguire la nomina di aiuto d'agenzia per non essersi trovati nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 731;

b) quei cottimisti delle agenzie delle imposte che, autorizzati e retribuiti dall'amministrazione, abbiano prestato almeno un biennio di lodevole servizio alla data della pubblicazione della legge 13 luglio 1911, n. 739, e non abbiano superato alla data stessa, il 40° anno di età.

Art. 29. (nuovo). - Cosi gli straordinari e messi, come i cottimisti contemplati dall'articolo precedente, per poter essere ammessi a concorrere ai posti predetti, dovranno far pervenire analoga domanda alla direzione generale delle imposte dirette non oltre il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, dimostrando, con appositi certificati rilasciati, in base alle risultanze degli atti d'ufficio, dai titolari delle competenti agenzie delle imposte e convalidati col visto delle rispettive intendenze di finanza, di trovarsi nell'una e nell'altra delle condizioni volute, di aver tenuto buona condotta e data prova di operosità, diligenza e disciplina nel periodo di tempo in cui prestarono il loro servizio.

Inoltre dovranno produrre:

1° certificato di non incorsa penalità, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Tali documenti dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al termine fissato per la presentazione della domanda di concorso, essere stesi su competente carta da bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti poi di cui alla lettera b) del precedente art. 28 dovranno legalmente provare di aver superato il 18° e non oltrepassato il 40° anno di età alla data di pubblicazione della legge 13 1uglio 1911, n. 739.

Art. 30. (nuovo). - Coloro che, in relazione con le disposizioni dei due precedenti articoli 23 e 29, ma prima ancora della pubblicazione delle medesime, già avessero presentata la loro domanda per essere compresi tra i concorrenti ai posti dei quali si tratta, senza averla, in tutto od in parte, corredata dai documenti prescritti, saranno tenuti ad effettuarne o completarne la documentazione entra lo stesso termine di due mesi fissato per la presentazione della domanda.

Nessun conto sarà tenuto delle istanze eventualmente presentate oltre il termine suindicato, come di quelle che nello stesso termine non fossero state regolarmente documentate.

Art. 31. (nuovo). - Di coloro che si troveranno nelle condizioni volute, sarà formata, nel limite dei posti da conferirsi, una graduatoria in base alla durata dei servizi prestati, ed a parità di tale durata, per ordine di età.

Però gli aspiranti di cui alla lettera a) dell'art. 28, ammessi a concorrere, avranno diritto, qualunque sia la durata del servizio utile da essi prestato, e, tra essi, in ragione della durata del servizio medesimo, ad essere graduati innanzi agli aspiranti di cui alla lettera b).

Contro la graduatoria, che verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno, ed entro un mese dalla data della pubblicazione, sarà ammesso reclamo al ministro delle finanze, il quale delibererà definitivamente, dopo di che la graduatoria sarà approvata con apposito decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.