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REGIO DECRETO 17 dicembre 1911, n. 1468

Col quale vengono apportate alcune modificazioni ed aggiunte al regolamento 12 gennaio 1911, n. 63, per il personale delle agenzie delle imposte. (011U1468)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-2-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili
approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693; 
 
  Vista la legge 13 luglio 1911, n. 739, con la quale fu approvato un
nuovo organico per il personale delle agenzie delle imposte dirette; 
 
  Visto il regolamento per il personale stesso, approvato con  Nostro
decreto 12 gennaio 1911, n. 63; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretaria  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Al regolamento precitato sono apportate le  seguenti  modificazioni
ed aggiunte: 
 
                              TITOLO I. 
 
          Disposizioni preliminari - Ammissione all'impiego 
 
Art. 1. - I titoli ed i  gradi  del  personale  d'ispezione  e  delle
agenzie delle imposte dirette e del catasto,  quali  risultano  dalla
tabella organica annessa alla legge 13 luglio 1911, n.  739,  sono  i
                              seguenti: 
 
    a) ispettori superiori; 
 
       ispettori provinciali ed agenti superiori; 
 
       primi agenti; 
 
       agenti; 
 
       volontari; 
 
    b) ufficiali d'agenzia (classe transitoria); 
 
       applicati d'agenzia. 
 
  Il titolo ed  il  grado  di  ufficiale  d'agenzia  sono  conservati
soltanto  per  coloro  che  adesso  ne  sono  investiti   sino   alla
eliminazione  completa  dell'attuale  ruolo,  nessuna  nuova   nomina
potendosi piu' fare nel ruolo stesso. 
 
  I posti che si  renderanno  vacanti  nel  ruolo  transitorio  degli
ufficiali d'agenzia saranno inscritti  in  aumento  del  ruolo  degli
agenti nella classe corrispondente a quella in cui la vacanza  verra'
a risultare, dopo disposte le promozioni eventualmente  spettanti  ai
rimanenti ufficiali d'agenzia. 
 
  Art. 2. (nuovo). - Negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
21 e 27 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1911,  n.
63, alle espressioni di «Aiuto d'agenzia» «Vice  agenti  ed  agenti»,
sono rispettivamente  sostituite  quelle  di  «Applicato  d'agenzia»,
«Agenti» e «Primi agenti». 
 
                             TITOLO IV. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  Art. 28. (nuovo). - Agli 86 posti di applicato di agenzia di ultima
classe creati con la legge organica 13 luglio 1911, n.  739,  saranno
ammessi a concorrere: 
 
      a) quegli straordinari e  messi  di  agenzia  che,  sebbene  in
servizio al 22 luglio 1904, non  poterono  conseguire  la  nomina  di
aiuto d'agenzia per non essersi  trovati  nelle  condizioni  previste
dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 731; 
 
      b) quei cottimisti delle agenzie delle imposte che, autorizzati
e retribuiti dall'amministrazione, abbiano prestato almeno un biennio
di lodevole servizio alla data della  pubblicazione  della  legge  13
luglio 1911, n. 739, e non abbiano superato alla data stessa, il  40°
anno di eta'. 
 
  Art.  29.  (nuovo).  -  Cosi  gli  straordinari  e  messi,  come  i
cottimisti contemplati dall'articolo  precedente,  per  poter  essere
ammessi a  concorrere  ai  posti  predetti,  dovranno  far  pervenire
analoga domanda alla direzione generale  delle  imposte  dirette  non
oltre il  termine  di  due  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto, dimostrando, con appositi certificati  rilasciati,  in  base
alle risultanze degli atti d'ufficio, dai titolari  delle  competenti
agenzie delle  imposte  e  convalidati  col  visto  delle  rispettive
intendenze di  finanza,  di  trovarsi  nell'una  e  nell'altra  delle
condizioni volute, di aver tenuto buona  condotta  e  data  prova  di
operosita', diligenza e  disciplina  nel  periodo  di  tempo  in  cui
prestarono il loro servizio. 
 
  Inoltre dovranno produrre: 
 
    1° certificato di non incorsa penalita', rilasciato  dall'ufficio
del casellario giudiziario; 
 
    2° certificato di  buona  condotta  rilasciato  dal  sindaco  del
comune di residenza; 
 
    3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. 
 
  Tali documenti dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al
termine fissato per  la  presentazione  della  domanda  di  concorso,
essere stesi su competente carta da bollo e debitamente legalizzati. 
 
  Gli aspiranti poi di cui alla lettera b)  del  precedente  art.  28
dovranno  legalmente  provare  di  aver  superato  il   18°   e   non
oltrepassato il 40° anno di eta' alla  data  di  pubblicazione  della
legge 13 1uglio 1911, n. 739. 
 
  Art. 30. (nuovo). - Coloro che, in relazione  con  le  disposizioni
dei  due  precedenti  articoli  23  e  29,  ma  prima  ancora   della
pubblicazione  delle  medesime,  gia'  avessero  presentata  la  loro
domanda per essere compresi tra i concorrenti ai posti dei  quali  si
tratta, senza averla, in tutto od in parte, corredata  dai  documenti
prescritti,  saranno  tenuti  ad   effettuarne   o   completarne   la
documentazione entra lo stesso termine di due  mesi  fissato  per  la
presentazione della domanda. 
 
  Nessun conto sara' tenuto delle  istanze  eventualmente  presentate
oltre il termine suindicato, come di quelle che nello stesso  termine
non fossero state regolarmente documentate. 
 
  Art. 31. (nuovo). - Di coloro che si  troveranno  nelle  condizioni
volute, sara' formata,  nel  limite  dei  posti  da  conferirsi,  una
graduatoria in base alla durata dei servizi prestati, ed a parita' di
tale durata, per ordine di eta'. 
 
  Pero' gli aspiranti di cui alla lettera a) dell'art. 28, ammessi  a
concorrere, avranno diritto, qualunque sia  la  durata  del  servizio
utile da essi prestato, e, tra essi,  in  ragione  della  durata  del
servizio medesimo, ad essere graduati innanzi agli aspiranti  di  cui
alla lettera b). 
 
  Contro  la  graduatoria,  che  verra'  pubblicata  nella   Gazzetta
ufficiale del Regno, ed entro un mese dalla data della pubblicazione,
sara' ammesso reclamo al ministro delle finanze, il quale deliberera'
definitivamente, dopo di  che  la  graduatoria  sara'  approvata  con
apposito decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1911. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.