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REGIO DECRETO 11 gennaio 1912, n. 2

Da convertirsi in legge riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica. (012U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1912 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione di un corpo speciale per una spedizione oltremare;
Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità dell'Italia;
Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito;
Considerata la necessità di provvedere sin d'ora al completamento dei quadri;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica, che ne faranno domanda, potranno essere nominati effettivi indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami richiesti dall'art. 5 della legge di avanzamento. Quelli del corpo sanitario e veterinario potranno essere nominati tenenti effettivi prescindendo da ogni esame.

Per ottenere tali nomine occorre il parere favorevole delle commissioni stabilite dagli articoli 30 e 31 della legge d'avanzamento.