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REGIO DECRETO 11 gennaio 1912, n. 2

Da convertirsi in legge riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica. (012U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-2-1912
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  del  R.
esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n.
247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre  1906,  n.  647;  14  luglio
1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515; 
 
  Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che  indice  la
mobilitazione di un corpo speciale per una spedizione oltremare; 
 
  Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911,  n.  1247,  col  quale  la
Tripolitania  e  la  Cirenaica  sono  poste   sotto   la   sovranita'
dell'Italia; 
 
  Visto il Nostro decreto 7  dicembre  1911,  n.  1282,  che  apporta
aumenti alle unita' delle armi combattenti ed alle tabelle  organiche
di formazione del R. esercito; 
 
  Considerata la necessita' di provvedere sin d'ora al  completamento
dei quadri; 
 
  Previa deliberazione del Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria,  artiglieria
e genio del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica,  che  ne
faranno domanda, potranno essere nominati effettivi indipendentemente
dai titoli di studio e dagli esami richiesti dall'art. 5 della  legge
di avanzamento. Quelli del corpo  sanitario  e  veterinario  potranno
essere nominati tenenti effettivi prescindendo da ogni esame. 
 
  Per  ottenere  tali  nomine  occorre  il  parere  favorevole  delle
commissioni  stabilite  dagli  articoli   30   e   31   della   legge
d'avanzamento.