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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1375

Col quale vengono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37 e nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413. (011U1375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-1911 al: 28-1-1912
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di prorogare i termini recati da alcune disposizioni speciali, pubblicate pei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, perdurando le condizioni cagionate dal disastro per le quali occorre mantenere ancora in vigore le disposizioni medesime;
Letto l'art. 14 della suddetta legge 12 gennaio 1909;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono prorogati di un anno i termini contenuti:

a) nell'art. 1° del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria;

b) nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente le disposizioni per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, eccettuate quelle indicate negli articoli 10 e 11, relative alle espropriazioni dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili;

c) nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, concernente l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.