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LEGGE 6 luglio 1911, n. 722

Per la proroga della facoltà accordata ai Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908. (011U0722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))