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REGIO DECRETO 12 settembre 1911, n. 1125

Col quale viene fissato il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria. (011U1125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-10-1911 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Vista la legge 19 marzo 1911, n. 199, con cui è prorogato il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali, prescritta dalla legge anzidetta;
Considerata l'urgenza e la necessità di emanare una disposizione transitoria speciale per l'applicazione della legge 20 marzo 1910, n. 121;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il termine fissato dall'art. 64 della legge 20 marzo 1910, n. 121 e dalla legge 19 marzo 1911, n. 199, per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali, è per i comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, prorogato fino a due mesi dalla data di pubblicazione degli ultimi ruoli suppletivi dei redditi di ricchezza mobile dell'anno 1911.

Le elezioni generali commerciali avranno luogo, nelle provincie suddette, in una domenica del terzo mese dopo il compimento della revisione straordinaria delle liste.

Ai Consigli camerali che entreranno in funzione in seguito alle elezioni di cui al precedente comma si applica il disposto dell'art. 35 della legge 20 marzo 1910, n. 121.