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LEGGE 19 marzo 1911, n. 201

Riflettente talune modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari. (011U0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-4-1911 al: 30-6-2002
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Art. 1



Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali addetti all'ordine giudiziario per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Sono retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.