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LEGGE 19 marzo 1911, n. 201

Riflettente talune modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari. (011U0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-4-1911
al: 30-6-2002
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali addetti all'ordine
giudiziario per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e  dai
regolamenti in vigore. 
 
  Sono retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti,  con
diritti che sono autorizzati  ad  esigere,  secondo  le  disposizioni
delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.