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REGIO DECRETO 29 dicembre 1910, n. 931

Riguardante i certificati di credito relativi al prestito accordato dalla Banca d'Italia alla colonia Eritrea. (010U0931)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1911 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 11 della legge 24 maggio 1903, n. 205, con il quale venne data facoltà al Governo del Re di contrarre mutui e accendere debiti per la Colonia eritrea allo scopo di provvedere alle spese per la costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di pubblica utilità;
Visto l'art. 25 della legge 5 aprile 1908, n. 161, che esonera i prestiti contratti e da contrarsi dalla Colonia eritrea dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755, con il quale, in aggiunta al prestito di L. 3,250,000, approvato con R. decreto 26 agosto 1906, n. 531, venne autorizzato il Governo della Colonia eritrea a contrarre con la Banca d'Italia un nuovo prestito di L. 4,000,000 per far fronte alle spese che fossero occorse fino al 30 giugno 1909 per la costruzione del tronco ferroviario Ghinda-Asmara;
Ritenuto che ai termini del 3° comma dell'art. 1 del citato R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755, la detta somma di L. 4,000,000, avrebbe dovuto essere rimborsabile in dieci rate annuali uguali, comprensive di interessi e ammortamento, con scadenza al 15 luglio di ogni anno a partire dal 1909;
Visto il R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, che modifica le condizioni del prestito stabilite nello anzidetto decreto 6 dicembre 1908, n. 755, disponendo, fra l'altro, che la stessa somma di L. 4,000,000, debba essere rimborsata in quaranta rate semestrali, anziché in dieci annuali, con scadenza al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno a partire dal 1910;
Tenuto presente che, all'art. 2 dello stesso R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, è stabilito che il prestito di cui è parola sia rappresentato da certificati di credito, portanti uno interesse del 3.65% netto annuo, e ammortizzabili nel periodo e con le scadenze predette;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I certificati di credito relativi al prestito di L. 4,000,000, accordato dalla Banca d'Italia alla Colonia eritrea, da omettersi in esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, della legge 5 aprile 1908, n. 161, e del R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, sono da lire centomila ciascuno, ammortizzabili in quaranta semestralità.