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REGIO DECRETO 29 dicembre 1910, n. 931

Riguardante i certificati di credito relativi al prestito accordato dalla Banca d'Italia alla colonia Eritrea. (010U0931)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-2-1911
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 24 maggio 1903, n. 205,  con  il  quale
venne data facolta' al Governo del Re di contrarre mutui e  accendere
debiti per la Colonia eritrea allo scopo di provvedere alle spese per
la costruzione  della  ferrovia  Sahati-Asmara,  dei  suoi  eventuali
prolungamenti e per altre opere di pubblica utilita'; 
 
  Visto l'art. 25 della legge 5 aprile 1908, n. 161,  che  esonera  i
prestiti contratti e da contrarsi dalla Colonia eritrea dal pagamento
dell'imposta di ricchezza mobile; 
 
  Visto il R. decreto 6 dicembre 1908,  n.  755,  con  il  quale,  in
aggiunta al prestito di L. 3,250,000, approvato  con  R.  decreto  26
agosto 1906, n. 531,  venne  autorizzato  il  Governo  della  Colonia
eritrea a contrarre con la Banca d'Italia un  nuovo  prestito  di  L.
4,000,000 per far fronte alle spese che fossero occorse  fino  al  30
giugno 1909 per la costruzione del tronco ferroviario Ghinda-Asmara; 
 
  Ritenuto che ai termini del 3° comma  dell'art.  1  del  citato  R.
decreto 6 dicembre 1908, n. 755, la  detta  somma  di  L.  4,000,000,
avrebbe dovuto essere rimborsabile  in  dieci  rate  annuali  uguali,
comprensive di interessi e ammortamento, con scadenza al 15 luglio di
ogni anno a partire dal 1909; 
 
  Visto il R. decreto  15  maggio  1910,  n.  294,  che  modifica  le
condizioni del prestito stabilite nello anzidetto decreto 6  dicembre
1908, n. 755, disponendo, fra l'altro, che  la  stessa  somma  di  L.
4,000,000, debba  essere  rimborsata  in  quaranta  rate  semestrali,
anziche' in dieci annuali, con scadenza al 15 gennaio e al 15  luglio
di ogni anno a partire dal 1910; 
 
  Tenuto presente che, all'art. 2 dello stesso R. decreto  15  maggio
1910, n. 294, e' stabilito che il  prestito  di  cui  e'  parola  sia
rappresentato da certificati di credito, portanti uno  interesse  del
3.65% netto annuo, e ammortizzabili nel periodo  e  con  le  scadenze
predette; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I certificati di credito relativi  al  prestito  di  L.  4,000,000,
accordato dalla Banca d'Italia alla Colonia eritrea, da omettersi  in
esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, della legge  5  aprile
1908, n. 161, e del R. decreto 15 maggio 1910, n. 294, sono  da  lire
centomila ciascuno, ammortizzabili in quaranta semestralita'.