stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 settembre 1910, n. 880

Che fissa varie categorie di indennità per i carabinieri reali in servizio di pubblica sicurezza. (010U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1910 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 202, che stabilisce le indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza;
Veduti i decreti del ministro dell'interno del 16 giugno 1906, n. 10500.3/120882, del 15 agosto 1906, numero 10500.3/135922 e del 22 ottobre 1907, numero 10500.3/137554, coi quali è regolata la concessione di alcune speciali indennità giornaliere ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali comandati a prestare servizio d'ordine e di sicurezza pubblica fuori della ordinaria loro residenza;
Ritenuto che la materia delle indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza dovrà formare oggetto di un nuovo regolamento, ora in corso di studio, sulla base delle proposte formulate con relazione in data 30 marzo 1909 da apposita Commissione mista di funzionari dei Ministeri dell'interno e della guerra;
Ritenuta l'urgenza di emanare intanto, in attesa della pubblicazione del regolamento suddetto, e tenute presenti le proposte summenzionate, le nuove disposizioni riconosciute opportune nei riguardi delle indennità da corrispondersi ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Sulla

proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari dell'interno e della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La corresponsione delle indennità di lire due (indennità di prima categoria) e di lire una e centesimi cinquanta (indennità di seconda categoria), accordate ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali dai predetti decreti Ministeriali 16 giugno 1906, 15 agosto 1906 e 22 ottobre 1907, e menzionate, altresì, nei riguardi della durata della concessione, nel capo II. art. 3, paragrafi 9 e 10 del regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 202, è ridotta da sessanta a trenta giorni, esclusi quelli di viaggio.

Quando la durata del servizio oltrepassi i trenta giorni, è dovuta, nei casi in cui le dette indennità di lire due e di lire una e centesimi cinquanta vengono corrisposte, e dopo la loro cessazione come sopra, l'indennità giornaliera di lire una (indennità di terza categoria) per tutta la rimanente durata del servizio stesso.