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REGIO DECRETO 7 settembre 1910, n. 880

Che fissa varie categorie di indennità per i carabinieri reali in servizio di pubblica sicurezza. (010U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1910
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 19 aprile 1907,  n.  202,  che  stabilisce  le
indennita' per le truppe in servizio di pubblica sicurezza; 
 
  Veduti i decreti del ministro dell'interno del 16 giugno  1906,  n.
10500.3/120882, del 15 agosto 1906, numero 10500.3/135922  e  del  22
ottobre  1907,  numero  10500.3/137554,  coi  quali  e'  regolata  la
concessione di alcune speciali indennita' giornaliere ai militari  di
truppa dell'arma dei carabinieri Reali comandati a prestare  servizio
d'ordine  e  di  sicurezza  pubblica  fuori  della   ordinaria   loro
residenza; 
 
  Ritenuto che la materia delle indennita' alle truppe in servizio di
pubblica sicurezza dovra' formare oggetto di  un  nuovo  regolamento,
ora in corso di studio,  sulla  base  delle  proposte  formulate  con
relazione in data 30 marzo 1909  da  apposita  Commissione  mista  di
funzionari dei Ministeri dell'interno e della guerra; 
 
  Ritenuta  l'urgenza   di   emanare   intanto,   in   attesa   della
pubblicazione del regolamento suddetto, e tenute presenti le proposte
summenzionate,  le  nuove  disposizioni  riconosciute  opportune  nei
riguardi delle indennita' da corrispondersi  ai  militari  di  truppa
dell'arma dei carabinieri Reali; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri,  segretari  di  Stato  per  gli
affari dell'interno e della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La corresponsione delle indennita' di lire due (indennita' di prima
categoria) e di lire una e centesimi cinquanta (indennita' di seconda
categoria), accordate ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri
Reali dai predetti decreti Ministeriali 16  giugno  1906,  15  agosto
1906 e 22 ottobre 1907, e menzionate, altresi',  nei  riguardi  della
durata della concessione, nel capo II. art. 3, paragrafi 9 e  10  del
regolamento per le indennita' alle truppe  in  servizio  di  pubblica
sicurezza, approvato col R.  decreto  19  aprile  1907,  n.  202,  e'
ridotta da sessanta a trenta giorni, esclusi quelli di viaggio. 
 
  Quando la durata  del  servizio  oltrepassi  i  trenta  giorni,  e'
dovuta, nei casi in cui le dette indennita' di lire due e di lire una
e centesimi cinquanta vengono corrisposte, e dopo la loro  cessazione
come sopra, l'indennita' giornaliera di lire una (indennita' di terza
categoria) per tutta la rimanente durata del servizio stesso.