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REGIO DECRETO 30 dicembre 1909, n. 847

Che approva il prestito di L. 9,750,000 a favore della Colonia eritrea. (009U0847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto i Nostri decreti 26 agosto 1906, n. 531, e 6 dicembre 1908, n. 755;
Sentito il Consiglio coloniale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per provvedere alle spese occorse e che occorreranno dal 1° luglio 1909 in poi per la costruzione del tronco ferroviario Ghinda-Asmara, il Governo della Colonia eritrea è autorizzato a contrarre un mutuo di L. 9,750,000 (lire novemilioni settecento cinquantamila) colla Banca d'Italia mediante il rilascio di speciali certificati di debito, i cui segni caratteristici verranno fissati con altro Nostro decreto, e da considerarsi ad ogni effetto come titoli di Stato.

Detti certificati, che avranno tutti la decorrenza dal 15 luglio 1910, verranno di volta in volta trasmessi alla Corte dei conti per il visto, con allegato il relativo piano di ammortamento.

Tale somma di L. 9,750,000 sarà fruttifera di interesse al 3.65 % netto annuo, esente da qualsiasi imposta, e sarà rimborsata in quaranta rate semestrali uguali con scadenza al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno a partire dal 1911.

La Banca d'Italia potrà valersi dei certificati di debito, per tutti gl'impieghi in titoli, da farsi nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del testo unico di legge, approvate con Nostro decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Gli stessi certificati saranno cedibili, e, se la cessione sarà fatta per semplice attergato, sarà, ai termini dell'art. 148, n. 2, del testo unico di legge sulle tasse di registro del 20 maggio 1897, n. 217, esente da ogni formalità, non però da quella della autentica notarile.