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REGIO DECRETO 30 dicembre 1909, n. 847

Che approva il prestito di L. 9,750,000 a favore della Colonia eritrea. (009U0847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-3-1910
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 24 maggio 1903, n. 205; 
 
  Visto l'art. 25 della legge 5 aprile 1908, n. 161; 
 
  Visto i Nostri decreti 26 agosto 1906, n. 531, e 6  dicembre  1908,
n. 755; 
 
  Sentito il Consiglio coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per provvedere alle spese occorse e che occorreranno dal 1°  luglio
1909 in poi per la costruzione del tronco ferroviario  Ghinda-Asmara,
il Governo della Colonia eritrea e' autorizzato a contrarre un  mutuo
di L. 9,750,000 (lire  novemilioni  settecento  cinquantamila)  colla
Banca d'Italia  mediante  il  rilascio  di  speciali  certificati  di
debito, i cui segni caratteristici verranno fissati con altro  Nostro
decreto, e da considerarsi ad ogni effetto come titoli di Stato. 
 
  Detti certificati, che avranno tutti la decorrenza  dal  15  luglio
1910, verranno di volta in volta trasmessi alla Corte dei  conti  per
il visto, con allegato il relativo piano di ammortamento. 
 
  Tale somma di L. 9,750,000 sara' fruttifera di interesse al 3.65  %
netto annuo, esente da  qualsiasi  imposta,  e  sara'  rimborsata  in
quaranta rate semestrali uguali con scadenza al 15 gennaio  e  al  15
luglio di ogni anno a partire dal 1911. 
 
  La Banca d'Italia potra' valersi dei  certificati  di  debito,  per
tutti gl'impieghi in titoli,  da  farsi  nei  limiti  e  per  i  fini
stabiliti dalle disposizioni del testo unico di legge, approvate  con
Nostro decreto 9 ottobre 1900, n. 373; 
 
  Gli stessi certificati saranno cedibili, e, se  la  cessione  sara'
fatta per semplice attergato, sara', ai termini dell'art. 148, n.  2,
del testo unico di legge sulle tasse di registro del 20 maggio  1897,
n. 217,  esente  da  ogni  formalita',  non  pero'  da  quella  della
autentica notarile.