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REGIO DECRETO 10 dicembre 1908, n. 791

Che approva alcune aggiunte e varianti al regolamento pel servizio telegrafico in tempo di guerra. (008U0791)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1909 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 5 marzo 1899, n. 114, col quale venne approvato il regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra;

Visto il Nostro decreto del 10 giugno 1906, n. 423, col quale vennero approvate delle aggiunte e varianti al regolamento medesimo;

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1908, n. 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra:

§ 7 - primo comma, alle parole: «Ministero della guerra», sostituire: «comando del corpo di stato maggiore», ed alle parole: «Ministero stesso», sostituire: «comando stesso».

terzo comma, alle parole: «e del periodo di tempo entro il quale essi dovranno partire», sostituire: «e che essi dovranno partire per la loro destinazione del tempo di guerra entro quattro giorni dalla partecipazione avutane».

quarto comma, sostituirlo col seguente:

«All'atto della mobilitazione il comando del corpo di stato maggiore, in base all'ultimo ruolo, indicherà al Ministero delle poste e telegrafi i singoli impiegati da destinarsi al gran quartier generale e ai vari commissariati telegrafici, e i siti presso l'esercito mobilitato che gl'impiegati stessi dovranno raggiungere, tenuto conto della loro residenza in tempo di pace».

§ 8 - terzo comma, alle parole: «degli scontrini mod. 194 e delle dichiarazioni mod. 196 color rosa», sostituire: «della richiesta mod.
B color rosa (n. 195 del catalogo) e della richiesta mod. C, parte 2ª, color rosa (n. 196 del catalogo)»;

quinto comma, alle parole «(modello 198 color rosa)», sostituire: «(richiesta mod. B color rosa, n. 195 del catalogo)».

§ 11 - all'ultimo comma, sostituire:

«Agl'impiegati ed agenti suddetti verrà inoltre pagata dal Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico del proprio bilancio, la differenza fra il soprassoldo di guerra e l'indennità giornaliera di missione che loro competerebbe a norma dell'art. 93 e rispettivo allegato 2 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e telegrafi, approvato con nostro decreto del 14 ottobre 1906, n. 546».

§ 23 - all'ultimo comma, sostituire:

«Al gran quartiere generale dell'esercito, ad ogni armata e ad ogni corpo d'armata infine è assegnata una compagnia telegrafisti con parco telegrafico, il cui comandante dirige il servizio telegrafico militare disimpegnato dalla compagnia stessa».

§ 24 - secondo comma, dopo la parola: «assegnate», sostituire: «all'armata rispettiva e ai corpi di armata componenti l'armata stessa».

§ 25 - secondo comma, dopo la parola: «assegnate», sostituire: «all'armata e ai corpi di armata componenti l'armata stessa».

§ 26 - secondo comma, sostituirlo col seguente:

«A tal uopo ogni parco ha il materiale occorrente per l'impianto di 12 stazioni telegrafiche elettriche, 12 stazioni microtelefoniche e di 64 chilometri di linea, dei quali 30 di filo pesante, 33 di filo volante ed uno di filo subacqueo».

terzo comma, al numero «5», sostituire: «7».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Casana.
Schanzer.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.