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REGIO DECRETO 10 dicembre 1908, n. 791

Che approva alcune aggiunte e varianti al regolamento pel servizio telegrafico in tempo di guerra. (008U0791)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1909
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto del 5 marzo  1899,  n.  114,  col  quale  venne
approvato il regolamento per il  servizio  telegrafico  in  tempo  di
guerra; 
 
  Visto il Nostro decreto del 10  giugno  1906,  n.  423,  col  quale
vennero approvate delle aggiunte e varianti al regolamento medesimo; 
 
  Visto il Nostro decreto 5 marzo  1908,  n.  77,  che  determina  le
attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante
in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale  generale  addetto
al comando del corpo di stato maggiore; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri,  segretari  di  Stato  per  gli
affari della guerra e delle poste e telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al  regolamento  per
il servizio telegrafico in tempo di guerra: 
 
  §  7  -  primo  comma,  alle  parole:  «Ministero  della   guerra»,
sostituire: «comando del corpo di stato maggiore»,  ed  alle  parole:
«Ministero stesso», sostituire: «comando stesso». 
 
      terzo comma, alle parole: «e del  periodo  di  tempo  entro  il
quale essi  dovranno  partire»,  sostituire:  «e  che  essi  dovranno
partire per la loro destinazione del tempo di  guerra  entro  quattro
giorni dalla partecipazione avutane». 
 
      quarto comma, sostituirlo col seguente: 
 
  «All'atto  della  mobilitazione  il  comando  del  corpo  di  stato
maggiore, in base all'ultimo ruolo,  indichera'  al  Ministero  delle
poste e telegrafi i singoli impiegati da destinarsi al gran  quartier
generale e  ai  vari  commissariati  telegrafici,  e  i  siti  presso
l'esercito mobilitato che gl'impiegati stessi  dovranno  raggiungere,
tenuto conto della loro residenza in tempo di pace». 
 
  § 8 - terzo comma, alle parole: «degli scontrini mod. 194  e  delle
dichiarazioni mod. 196 color rosa», sostituire: «della richiesta mod.
B color rosa (n. 195 del catalogo) e della richiesta  mod.  C,  parte
2ª, color rosa (n. 196 del catalogo)»; 
 
      quinto  comma,  alle  parole  «(modello   198   color   rosa)»,
sostituire: «(richiesta mod. B color rosa, n. 195 del catalogo)». 
 
  § 11 - all'ultimo comma, sostituire: 
 
  «Agl'impiegati  ed  agenti  suddetti  verra'  inoltre  pagata   dal
Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico del proprio bilancio,
la differenza fra il soprassoldo di guerra e l'indennita' giornaliera
di missione che loro competerebbe a norma dell'art. 93  e  rispettivo
allegato 2 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste
e telegrafi, approvato con nostro decreto del  14  ottobre  1906,  n.
546». 
 
  § 23 - all'ultimo comma, sostituire: 
 
  «Al gran quartiere generale dell'esercito, ad ogni armata e ad ogni
corpo d'armata infine e' assegnata  una  compagnia  telegrafisti  con
parco telegrafico, il cui comandante dirige il  servizio  telegrafico
militare disimpegnato dalla compagnia stessa». 
 
  § 24 - secondo comma,  dopo  la  parola:  «assegnate»,  sostituire:
«all'armata rispettiva e  ai  corpi  di  armata  componenti  l'armata
stessa». 
 
  § 25 - secondo comma,  dopo  la  parola:  «assegnate»,  sostituire:
«all'armata e ai corpi di armata componenti l'armata stessa». 
 
  § 26 - secondo comma, sostituirlo col seguente: 
 
  «A tal uopo ogni parco ha il materiale occorrente per l'impianto di
12 stazioni telegrafiche elettriche, 12 stazioni  microtelefoniche  e
di 64 chilometri di linea, dei quali 30 di filo pesante, 33  di  filo
volante ed uno di filo subacqueo». 
 
      terzo comma, al numero «5», sostituire: «7». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1908. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Casana.   
                                                            Schanzer. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.