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REGIO DECRETO 20 dicembre 1906, n. 736

Che modifica taluni articoli del regolamento sui telefoni. (006U0736)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1907 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sui telefoni approvato con R. decreto del 3 maggio 1903, n. 196;
Vista la legge del 1° luglio 1906, n. 302, con la quale viene soppresso l'art. 17, e vengono modificati gli articoli 15, 16, 18, 28 e 29 del predetto testo unico delle leggi sui telefoni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



Gli articoli 2, 39, 44, 55 e 93 del regolamento approvato con R. decreto n. 253 del 21 maggio 1903, in esecuzione del testo unico delle leggi sui telefoni, approvato con R. decreto n. 196 del 3 maggio 1903, sono modificati come appresso:

Art. 2. - La domanda di concessione di linee telefoniche interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso pubblico dev'essere fatta al Ministero suddetto per mezzo della prefettura locale e deve contenere:

1° l'indicazione precisa e, occorrendo, documentata della persona o dell'ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale;

2° la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione;

3° i tipi grafici delle linee progettate, la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio, e quando trattisi di reti urbane comprendenti più Comuni, il grafico dovrà essere tracciato su carta dell'Istituto geografico militare, agli effetti delle modificazioni portate all'art. 15 del testo unico della legge 1° luglio 1906;

4° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

5° la tariffa ed il servizio che si offre al pubblico;

6° il periodo di tempo entro il quale sarà attivata la linea o rete;

7° il periodo di tempo entro il quale tutti i comuni compresi nella domanda di concessione saranno collegati all'ufficio centrale;
8° il certificato di deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Articolo 39. - L'ammontare della cauzione del concessionario di una rete urbana ad uso pubblico uguale al 10 % del prodotto della tariffa stabilita dall'articolo 21, lettera A della legge, moltiplicato per il numero di abbonati privati risultante in ragione di 2 per ogni mille abitanti compresi nel perimetro della concessione.

La cauzione del concessionario di una linea interurbana ad uso pubblico non deve essere inferiore a L. 2000. Se dopo un anno di esercizio, tale cauzione risulta inferiore all'ammontare di una annata di compartecipazione dello Stato, calcolata sul prodotto lordo dell'anno stesso, dovrà essere portata alla misura corrispondente a tale compartecipazione.

Articolo 44. - I Comuni ai quali può estendersi la rete urbana, debbono essere indicati nel decreto di concessione, sotto l'osservanza della modificazione apportata all'art. 15 del testo unico delle leggi telefoniche, dalla legge del 1° luglio 1906, n. 302.

La lunghezza di 25 km. delle linee di collegamento con l'ufficio centrale della rete urbana, si computa dall'ufficio centrale della rete stessa all'abitato dei Comuni pei quali viene chiesta la concessione. A queste linee possono essere collegati apparecchi in derivazione secondo l'art. 53 nei limiti del territorio del Comune collegato.

In nessun caso è ammessa l'estensione delle reti urbane esistenti, o da impiantarsi, a Comuni già collegati fra di loro da linee intercomunali.

Nel concedere l'esercizio di una nuova rete urbana o l'estensione ad altri Comuni di reti urbane esistenti, il Governo può richiedere, per ragioni di pubblico interesse, che il concessionario estenda la rete anche ad altri Comuni compresi nel raggio di 25 km.

Articolo 55. - La franchigia e il ribasso di tariffa, a cui hanno diritto gli uffici governativi, provinciali, comunali, e delle Camere di commercio, per il pubblico servizio, si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell'ufficio e la stazione telefonica centrale o, quando trattisi di derivazione esterna, fra la sede dell'ufficio in cui è impiantato l'apparecchio principale ed un altro degli uffici pubblici predetti.

Articolo 93. - Il Governo provvede alla costruzione ed alla manutenzione della linea telefonica; esso rimane proprietario della linea e degli apparecchi e si riserva la facoltà di concedere che la linea stessa possa collegarsi con altre linee telefoniche facenti anch'esse capo all'ufficio telegrafico.