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REGIO DECRETO 20 dicembre 1906, n. 736

Che modifica taluni articoli del regolamento sui telefoni. (006U0736)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-3-1907
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sui  telefoni  approvato  con  R.
decreto del 3 maggio 1903, n. 196; 
 
  Vista la legge del 1° luglio 1906,  n.  302,  con  la  quale  viene
soppresso l'art. 17, e vengono modificati gli articoli 15, 16, 18, 28
e 29 del predetto testo unico delle leggi sui telefoni; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste
e per i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 2, 39, 44, 55 e 93 del regolamento  approvato  con  R.
decreto n. 253 del 21 maggio 1903,  in  esecuzione  del  testo  unico
delle leggi sui telefoni, approvato con  R.  decreto  n.  196  del  3
maggio 1903, sono modificati come appresso: 
 
  Art.  2.  -  La  domanda  di  concessione  di   linee   telefoniche
interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso  pubblico  dev'essere
fatta al Ministero suddetto per mezzo della prefettura locale e  deve
contenere: 
 
    1° l'indicazione precisa e, occorrendo, documentata della persona
o dell'ente che fa la domanda e la  designazione  del  suo  domicilio
legale; 
 
    2° la natura della concessione ed i  limiti  del  territorio  nel
quale si chiede di sviluppare la propria azione; 
 
    3° i tipi grafici delle linee  progettate,  la  designazione  dei
materiali e degli apparati scelti per l'esercizio, e quando  trattisi
di reti urbane comprendenti piu' Comuni,  il  grafico  dovra'  essere
tracciato su carta dell'Istituto geografico  militare,  agli  effetti
delle modificazioni portate all'art. 15 del testo unico  della  legge
1° luglio 1906; 
 
    4° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione; 
 
    5° la tariffa ed il servizio che si offre al pubblico; 
 
    6° il periodo di tempo entro il quale sara' attivata la  linea  o
rete; 
 
    7° il periodo di tempo entro il quale  tutti  i  comuni  compresi
nella domanda di concessione saranno collegati all'ufficio centrale; 
 
    8° il certificato di deposito cauzionale fatto  presso  la  Cassa
dei depositi e prestiti. 
 
  Articolo 39. - L'ammontare della cauzione del concessionario di una
rete urbana ad uso pubblico uguale al 10 % del prodotto della tariffa
stabilita dall'articolo 21, lettera A della legge,  moltiplicato  per
il numero di abbonati privati risultante in ragione  di  2  per  ogni
mille abitanti compresi nel perimetro della concessione. 
 
  La cauzione del concessionario di  una  linea  interurbana  ad  uso
pubblico non deve essere inferiore a L. 2000.  Se  dopo  un  anno  di
esercizio, tale  cauzione  risulta  inferiore  all'ammontare  di  una
annata di compartecipazione dello Stato, calcolata sul prodotto lordo
dell'anno stesso, dovra' essere portata alla misura corrispondente  a
tale compartecipazione. 
 
  Articolo 44. - I Comuni ai quali puo' estendersi  la  rete  urbana,
debbono  essere  indicati   nel   decreto   di   concessione,   sotto
l'osservanza della modificazione  apportata  all'art.  15  del  testo
unico delle leggi telefoniche, dalla legge del  1°  luglio  1906,  n.
302. 
 
  La lunghezza di 25 km. delle linee di  collegamento  con  l'ufficio
centrale della rete urbana, si computa  dall'ufficio  centrale  della
rete stessa  all'abitato  dei  Comuni  pei  quali  viene  chiesta  la
concessione. A queste linee possono essere  collegati  apparecchi  in
derivazione secondo l'art. 53 nei limiti del  territorio  del  Comune
collegato. 
 
  In nessun caso e' ammessa l'estensione delle reti urbane esistenti,
o da impiantarsi, a Comuni  gia'  collegati  fra  di  loro  da  linee
intercomunali. 
 
  Nel concedere l'esercizio di una nuova rete urbana  o  l'estensione
ad altri Comuni di reti urbane esistenti, il Governo puo' richiedere,
per ragioni di pubblico interesse, che il concessionario  estenda  la
rete anche ad altri Comuni compresi nel raggio di 25 km. 
 
  Articolo 55. - La franchigia e il ribasso di tariffa, a  cui  hanno
diritto gli uffici governativi, provinciali, comunali, e delle Camere
di  commercio,  per  il  pubblico  servizio,  si  applica  alle  sole
comunicazioni stabilite  fra  la  sede  dell'ufficio  e  la  stazione
telefonica centrale o, quando trattisi di derivazione esterna, fra la
sede dell'ufficio in cui e' impiantato l'apparecchio principale ed un
altro degli uffici pubblici predetti. 
 
  Articolo 93.  -  Il  Governo  provvede  alla  costruzione  ed  alla
manutenzione della linea telefonica; esso rimane  proprietario  della
linea e degli apparecchi e si riserva la facolta' di concedere che la
linea stessa possa collegarsi con  altre  linee  telefoniche  facenti
anch'esse capo all'ufficio telegrafico.