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REGIO DECRETO 20 dicembre 1906, n. 695

Che sostituisce un articolo del regolamento generale per le carceri. (006U0695)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1907 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 22 novembre 1888, n. 5801 (serie 3ª), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo Codice penale del Regno d'Italia, ed a fare per R. decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del Codice stesso;
Visto il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (serie 3ª), col quale fu approvato e fu data esecuzione al Codice penale predetto;
Vista la legge sulla riforma penitenziaria del 14 luglio 1889, n. 6165 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), col quale si approvano le norme relative all'attuazione del Codice penale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari della grazia e giustizia e dei culti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Udito

il Consiglio di Stato nel suo parere; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'articolo 412 del regolamento generale per le carceri in data 1° febbraio 1891, n. 260, è sostituito il seguente:

Le pene della durata non eccedente i tre mesi possono scontarsi nelle carceri mandamentali, e quelle che non oltrepassano sei mesi nelle carceri giudiziarie centrali, circondariali o succursali.

Le pene eccedenti sei mesi si scontano nelle sezioni penali delle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali propriamente detti.

Le pene che eccedono i cinque anni non possono espiarsi nei penitenziari situati nella Provincia di origine del condannato né in quella ove fu commesso il delitto.