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REGIO DECRETO 20 dicembre 1906, n. 695

Che sostituisce un articolo del regolamento generale per le carceri. (006U0695)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-2-1907
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge del 22 novembre 1888, n. 5801  (serie  3ª),  con  la
quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il  nuovo  Codice
penale del Regno d'Italia, ed a fare per R. decreto  le  disposizioni
transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del Codice stesso; 
 
  Visto il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (serie 3ª),  col  quale
fu approvato e fu data esecuzione al Codice penale predetto; 
 
  Vista la legge sulla riforma penitenziaria del 14 luglio  1889,  n.
6165 (serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), col quale
si approvano le norme relative all'attuazione del Codice penale; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari  dell'interno,  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col Nostro guardasigilli, ministro segretario di  Stato  per
gli affari della grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Udito il Consiglio di Stato nel suo parere; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 412 del regolamento generale per le carceri in data 1°
febbraio 1891, n. 260, e' sostituito il seguente: 
 
  Le pene della durata non eccedente i  tre  mesi  possono  scontarsi
nelle carceri mandamentali, e quelle che non  oltrepassano  sei  mesi
nelle carceri giudiziarie centrali, circondariali o succursali. 
 
  Le pene eccedenti sei mesi si scontano nelle sezioni  penali  delle
carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali propriamente detti. 
 
  Le pene che  eccedono  i  cinque  anni  non  possono  espiarsi  nei
penitenziari situati nella Provincia di origine del condannato ne' in
quella ove fu commesso il delitto.