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REGIO DECRETO 7 dicembre 1905, n. 634

Che sostituisce gli art. 6 e 7 del R. decreto 5 giugno 1902, n. 310 pel personale della R. marina. (005U0634)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1906 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 luglio 1882, n. 952, sul riordinamento del personale tecnico della R. marina;

Visti i RR. decreti 25 giugno 1893, n. 376 e 22 dicembre 1898, n. 537 e 14 dicembre 1899, n. 491;

Visto il R. decreto 5 giugno 1902, n. 310;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1905, n. 34;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 6 e 7 del R. decreto 5 giugno 1902, n. 310, sono sostituiti i seguenti:

Art. 6.

Nessun impiegato tecnico potrà essere promosso al grado superiore, se la Commissione d'avanzamento non lo ha riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il candidato deve riportare la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le promozioni a capo tecnico di 2ª classe e di 1ª classe si faranno 2/3 per anzianità ed 1/3 a scelta.

Per essere dichiarato promovibile a scelta il candidato deve riportare un numero di voti non inferiore a 2/3 del numero dei votanti.

Il turno di anzianità precederà il turno a scelta.

Gli impiegati compresi nelle liste di avanzamento a scelta vi sono inscritti secondo l'ordine della loro anzianità relativa.

L'impiegato tecnico che sia stato dichiarato promovibile a scelta, sarà ciò non pertanto inscritto al posto dovutogli per anzianità, ogni qualvolta ciò gli conferisca una classificazione più favorevole.

Le promozioni a capo tecnico principale di 3ª, di 2ª e di 1ª classe saranno fatte esclusivamente per graduatoria di titoli di merito.

Per la classificazione di merito ogni membro della Commissione dispone da uno a venti punti.

L'inscrizione nella lista di avanzamento per graduatoria di titoli di merito sarà fatta nell'ordine dei punti complessivamente riportati da ciascun candidato, con precedenza nel caso di parità di punti, del più anziano.

Art. 7.

Le liste di avanzamento non sono valide senza l'approvazione del ministro, la quale dovrà risultare da decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Con l'approvazione del quadro, il ministro può apportare alle proposte della Commissione per le promozioni che hanno luogo per titoli di merito quelle varianti che crede opportune nell'interesse del servizio senza però che possa inscrivere nel quadro chi non è compreso nelle proposte della Commissione.

Gl'impiegati tecnici già inscritti nei quadri di avanzamento a scelta o per graduatoria di merito degli anni antecedenti saranno inscritti di diritto, con precedenza e nello stesso ordine dei nuovi quadri. Però per questi impiegati la Commissione di avanzamento dietro invito del ministro esaminerà se, in base a nuovi elementi di giudizio, alcuno di essi debba essere escluso dal quadro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
C. Mirabello.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.