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REGIO DECRETO 7 dicembre 1905, n. 634

Che sostituisce gli art. 6 e 7 del R. decreto 5 giugno 1902, n. 310 pel personale della R. marina. (005U0634)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-2-1906
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 30 luglio 1882, n. 952, sul  riordinamento  del
personale tecnico della R. marina; 
 
  Visti i RR. decreti 25 giugno 1893, n. 376 e 22 dicembre  1898,  n.
537 e 14 dicembre 1899, n. 491; 
 
  Visto il R. decreto 5 giugno 1902, n. 310; 
 
  Visto il R. decreto 19 gennaio 1905, n. 34; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Agli articoli 6 e 7 del R. decreto 5  giugno  1902,  n.  310,  sono
sostituiti i seguenti: 
 
                               Art. 6. 
 
  Nessun impiegato tecnico potra' essere promosso al grado superiore,
se la Commissione d'avanzamento non  lo  ha  riconosciuto  idoneo  ad
adempierne gli uffici. 
 
  Per essere dichiarato  idoneo  all'avanzamento  il  candidato  deve
riportare la maggioranza  assoluta  dei  voti;  in  caso  di  parita'
prevale il voto del presidente. 
 
  Le promozioni a capo tecnico di 2ª classe e di 1ª classe si faranno
2/3 per anzianita' ed 1/3 a scelta. 
 
  Per essere  dichiarato  promovibile  a  scelta  il  candidato  deve
riportare un numero di voti  non  inferiore  a  2/3  del  numero  dei
votanti. 
 
  Il turno di anzianita' precedera' il turno a scelta. 
 
  Gli impiegati compresi nelle liste di avanzamento a scelta vi  sono
inscritti secondo l'ordine della loro anzianita' relativa. 
 
  L'impiegato tecnico che sia stato dichiarato promovibile a  scelta,
sara' cio' non pertanto inscritto al posto dovutogli per  anzianita',
ogni  qualvolta  cio'  gli  conferisca   una   classificazione   piu'
favorevole. 
 
  Le promozioni a capo tecnico principale di 3ª, di 2ª e di 1ª classe
saranno fatte esclusivamente per graduatoria di titoli di merito. 
 
  Per la classificazione di  merito  ogni  membro  della  Commissione
dispone da uno a venti punti. 
 
  L'inscrizione nella lista di avanzamento per graduatoria di  titoli
di  merito  sara'  fatta  nell'ordine  dei   punti   complessivamente
riportati da ciascun candidato, con precedenza nel caso di parita' di
punti, del piu' anziano. 
 
                               Art. 7. 
 
  Le liste di avanzamento non sono valide  senza  l'approvazione  del
ministro, la quale dovra' risultare da decreto  da  registrarsi  alla
Corte dei conti. 
 
  Con l'approvazione del quadro,  il  ministro  puo'  apportare  alle
proposte della Commissione per le  promozioni  che  hanno  luogo  per
titoli di merito quelle varianti che crede  opportune  nell'interesse
del servizio senza pero' che possa inscrivere nel quadro chi  non  e'
compreso nelle proposte della Commissione. 
 
  Gl'impiegati tecnici gia' inscritti nei  quadri  di  avanzamento  a
scelta o per graduatoria di merito  degli  anni  antecedenti  saranno
inscritti di diritto, con precedenza e nello stesso ordine dei  nuovi
quadri. Pero' per questi  impiegati  la  Commissione  di  avanzamento
dietro invito del ministro esaminera' se, in base a nuovi elementi di
giudizio, alcuno di essi debba essere escluso dal quadro. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1905. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                        A. Fortis.    
                                                        C. Mirabello. 
 
  Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.