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REGIO DECRETO 21 dicembre 1905, n. 630

Trasporto di capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (005U0630)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1906 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 marzo 1904, n. 66, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, che approva i provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Visto l'art. 2 della legge 23 giugno 1905, n. 270 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906;
Visto il Nostro decreto 25 giugno 1905, n. 275, che istituisce l'Ufficio speciale per le ferrovie alla diretta dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;
Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1904, n. 372, che riguarda i ruoli organici del personale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzato il trasporto dai capitoli nn. 378 e 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, ai capitoli nn. 76 e 77 dello stato di previsione stesso delle seguenti somme corrispondenti agli stipendi, assegni e indennità dovuti pei mesi da gennaio a giugno 1906 ai funzionari di ruolo aggiunto del soppresso R. ispettorato generale delle strade ferrate, che non venendo collocati nell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, sono inscritti nel ruolo del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, giusta il Nostro decreto in data odierna:

Capitolo n. 76 aumento L. 86,025
» 77 » » 4,550
» 378 diminuzione » 86,025
» 379 » » 4,550