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REGIO DECRETO 21 dicembre 1905, n. 630

Trasporto di capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (005U0630)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-2-1906
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3  marzo  1904,  n.  66,  che  stabilisce  il  ruolo
organico  del  personale  dell'Amministrazione  centrale  dei  lavori
pubblici; 
 
  Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, che approva i  provvedimenti
per l'esercizio di Stato  delle  ferrovie  non  concesse  ad  imprese
private; 
 
  Visto l'art. 2 della legge 23 giugno 1905, n. 270  che  approva  lo
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1905-906; 
 
  Visto il Nostro decreto 25 giugno  1905,  n.  275,  che  istituisce
l'Ufficio speciale  per  le  ferrovie  alla  diretta  dipendenza  del
Ministero dei lavori pubblici; 
 
  Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1904, n. 372, che  riguarda  i
ruoli organici del personale dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzato il trasporto dai capitoli nn. 378 e 379 dello  stato
di previsione della spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'esercizio finanziario 1905-906, ai capitoli nn. 76 e 77 dello stato
di  previsione  stesso  delle  seguenti  somme  corrispondenti   agli
stipendi, assegni e indennita' dovuti pei mesi da  gennaio  a  giugno
1906 ai funzionari di ruolo aggiunto  del  soppresso  R.  ispettorato
generale  delle   strade   ferrate,   che   non   venendo   collocati
nell'Amministrazione delle ferrovie  di  Stato,  sono  inscritti  nel
ruolo del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori
pubblici, giusta il Nostro decreto in data odierna: 
 
                Capitolo n. 76 aumento     L. 86,025 
                   »        77    »        »   4,550 
                   »       378 diminuzione »  86,025 
                   »       379    »        »   4,550