stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 giugno 1905, n. 449

Indennità di carica agli ufficiali, graduati, funzionari ed altri agenti che prestano servizio a Roma. (005U0449)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-9-1905 al: 2-2-1918
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La indennità di carica degli ufficiali, graduati, guardie, agenti ausiliari, e agenti sedentari che prestano servizio a Roma, è stata stabilita come segue a decorrere dal primo luglio prossimo venturo.

Ispettore comandante annue L. 1200.

Vice - ispettori comandanti annue L. 700.

Comandanti di 1ª classe annuo L. 500.

Comandanti di 2ª e 3ª classe annue L. 400.

Marescialli annue L. 300.

Brigadieri annue L. 250.

Sottobrigadieri - agenti ausiliari di 1ª classe e agenti sedentari annue L. 200.

Guardie scelte annue L. 150.

Guardie - agenti ausiliari di seconda classe - allievi, annue L.
100.