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REGIO DECRETO 22 giugno 1905, n. 449

Indennità di carica agli ufficiali, graduati, funzionari ed altri agenti che prestano servizio a Roma. (005U0449)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-9-1905
al: 2-2-1918
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 9 della legge 29 dicembre 1904, n. 686; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La indennita' di carica degli ufficiali, graduati, guardie,  agenti
ausiliari, e agenti sedentari che prestano servizio a Roma, e'  stata
stabilita come segue a decorrere dal primo luglio prossimo venturo. 
 
    Ispettore comandante annue L. 1200. 
 
    Vice - ispettori comandanti annue L. 700. 
 
    Comandanti di 1ª classe annuo L. 500. 
 
    Comandanti di 2ª e 3ª classe annue L. 400. 
 
    Marescialli annue L. 300. 
 
    Brigadieri annue L. 250. 
 
    Sottobrigadieri  -  agenti  ausiliari  di  1ª  classe  e   agenti
sedentari annue L. 200. 
 
    Guardie scelte annue L. 150. 
 
    Guardie - agenti ausiliari di seconda classe - allievi, annue  L.
100.