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REGIO DECRETO 15 dicembre 1904, n. 712

Che sostituisce alcune disposizioni dell'art. 135 sul regolamento pel personale degli uffici finanziari. (004U0712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-2-1905 al: 16-3-1909
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per il personale degli uffici finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi, approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle disposizioni stabilite dal 2° e 3° comma dell'art. 135 del succitato regolamento per il personale degli uffici finanziari, sono sostituite le seguenti:

Gli impiegati che prestano servizio in località disagiata ricevono un'indennità fissa personale che varia - a seconda degli uffici - da L. 150 a L. 360 all'anno. I commessi e gli agenti subalterni, tuttora in servizio, ricevono un'indennità, variabile pure a seconda degli uffici, da L. 60 a L. 150. Con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno indicati gli uffici per i quali è concessa l'indennità, nonché l'ammontare della medesima.

Agli impiegati destinati nelle dogane internazionali, poste su territorio estero, è corrisposta, indipendentemente anche dagli assegni di cui eventualmente fruissero, giusta il precedente capoverso, un'indennità fissa personale di L. 450 all'anno. Pei commessi e per gli agenti subalterni in servizio presso le stesse dogane, la indennità viene stabilita nella misura di L. 180.