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REGIO DECRETO 15 dicembre 1904, n. 712

Che sostituisce alcune disposizioni dell'art. 135 sul regolamento pel personale degli uffici finanziari. (004U0712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-2-1905
al: 16-3-1909
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento per il personale degli uffici finanziari e per
l'ordinamento degli uffici direttivi, approvato  con  R.  decreto  29
agosto 1897, n. 512; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle disposizioni stabilite dal 2° e 3°  comma  dell'art.  135  del
succitato regolamento per il personale degli uffici finanziari,  sono
sostituite le seguenti: 
 
  Gli impiegati che prestano servizio in localita' disagiata ricevono
un'indennita' fissa personale che varia - a seconda degli uffici - da
L. 150 a L. 360 all'anno. I commessi e gli agenti subalterni, tuttora
in servizio, ricevono un'indennita', variabile pure a  seconda  degli
uffici, da L. 60 a L. 150. Con decreto Ministeriale,  da  registrarsi
alla Corte dei conti, saranno indicati gli  uffici  per  i  quali  e'
concessa l'indennita', nonche' l'ammontare della medesima. 
 
  Agli impiegati destinati  nelle  dogane  internazionali,  poste  su
territorio estero,  e'  corrisposta,  indipendentemente  anche  dagli
assegni  di  cui  eventualmente  fruissero,  giusta   il   precedente
capoverso, un'indennita' fissa personale  di  L.  450  all'anno.  Pei
commessi e per gli agenti subalterni in  servizio  presso  le  stesse
dogane, la indennita' viene stabilita nella misura di L. 180.