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REGIO DECRETO 29 dicembre 1904, n. 704

Che approva una modificazione aggiuntiva all'art. 30 dello statuto della Società italiana di strade ferrate del Mediterraneo. (004U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-2-1905 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 16 giugno 1885, n. 3170 (serie 3ª), col quale fu approvato lo statuto della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo;

Visti gli altri Nostri decreti 11 ottobre 1888, n. 5758 e 24 febbraio 1898, n. 552, con i quali vennero approvate alcune modificazioni già deliberate dall'assemblea generale degli azionisti allo statuto stesso e cioè agli articoli 3, 4, 21, 30 e 37;

Visto l'estratto autentico del processo dell'adunanza tenuta in Milano dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti addì 28 novembre 1903, nella quale fu deliberata una ulteriore modificazione all'art. 30 dello statuto sociale nel senso che all'articolo stesso determinante la condizione di validità per alcune deliberazioni dell'assemblea, sia al novero di queste ultime aggiunto un n. 8, così concepito: «la nomina e la surrogazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri»;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la modificazione aggiuntiva dell'art. 30 dello statuto della Società italiana di strade ferrate del Mediterraneo come sopra deliberata dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti nella sua adunanza del 28 novembre 1903, di guisa che l'articolo in parola resta così concepito:

Articolo 30. - È sempre necessaria la presenza di almeno quaranta azionisti che rappresentino il terzo del capitale sociale, ed una maggioranza di voti che rappresentino almeno un quinto del capitale stesso per deliberare:

1° lo scioglimento anticipato della Società, giusta l'art. 4 del presente statuto;

2° la prorogazione della sua durata;

3° la fusione con altre Società;

4° la riduzione del capitale sociale;

5° la reintegrazione o l'aumento del capitale sociale;

6° il cambiamento dell'oggetto della Società;

7° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;

8° la nomina e la surrogazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri.

Nell'assemblea di seconda convocazione però si potrà validamente deliberare sugli oggetti medesimi, quando sia rappresentato almeno il quinto del capitale e siano favorevoli i due terzi dei voti.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Tedesco.
L. Luzzatti.
Rava.

Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.