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REGIO DECRETO 29 dicembre 1904, n. 704

Che approva una modificazione aggiuntiva all'art. 30 dello statuto della Società italiana di strade ferrate del Mediterraneo. (004U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-2-1905
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto del 16 giugno 1885, n. 3170 (serie 3ª), col
quale fu approvato lo statuto della Societa' italiana per  le  strade
ferrate del Mediterraneo; 
 
  Visti gli altri Nostri decreti  11  ottobre  1888,  n.  5758  e  24
febbraio  1898,  n.  552,  con  i  quali  vennero  approvate   alcune
modificazioni gia' deliberate dall'assemblea generale degli azionisti
allo statuto stesso e cioe' agli articoli 3, 4, 21, 30 e 37; 
 
  Visto l'estratto autentico del  processo  dell'adunanza  tenuta  in
Milano dall'assemblea generale ordinaria  degli  azionisti  addi'  28
novembre 1903, nella quale fu deliberata una ulteriore  modificazione
all'art. 30 dello statuto sociale nel senso che  all'articolo  stesso
determinante la condizione  di  validita'  per  alcune  deliberazioni
dell'assemblea, sia al novero di queste  ultime  aggiunto  un  n.  8,
cosi' concepito: «la nomina e la surrogazione dei  liquidatori  e  la
determinazione dei loro poteri»; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i  lavori
pubblici, per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvata la modificazione aggiuntiva dell'art. 30 dello statuto
della Societa' italiana di strade ferrate del Mediterraneo come sopra
deliberata dall'assemblea generale ordinaria  degli  azionisti  nella
sua adunanza del 28 novembre 1903, di guisa che l'articolo in  parola
resta cosi' concepito: 
 
  Articolo 30. - E' sempre necessaria la presenza di almeno  quaranta
azionisti che rappresentino il terzo del  capitale  sociale,  ed  una
maggioranza di voti che rappresentino almeno un quinto  del  capitale
stesso per deliberare: 
 
    1° lo scioglimento anticipato della Societa', giusta l'art. 4 del
presente statuto; 
 
    2° la prorogazione della sua durata; 
 
    3° la fusione con altre Societa'; 
 
    4° la riduzione del capitale sociale; 
 
    5° la reintegrazione o l'aumento del capitale sociale; 
 
    6° il cambiamento dell'oggetto della Societa'; 
 
    7°  ogni  altra  modificazione  dell'atto  costitutivo  o   dello
statuto; 
 
    8°  la  nomina  e  la   surrogazione   dei   liquidatori   e   la
determinazione dei loro poteri. 
 
  Nell'assemblea di seconda convocazione pero' si potra'  validamente
deliberare sugli oggetti medesimi, quando sia rappresentato almeno il
quinto del capitale e siano favorevoli i due terzi dei voti. 
 
  La  maggioranza  stessa  e'  inoltre  richiesta  in  tutti  i  casi
specialmente designati dalla legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1904. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Giolitti. 
                                                   Tedesco. 
                                                   L. Luzzatti. 
                                                   Rava. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.