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REGIO DECRETO 13 dicembre 1903, n. 526

Che approva la modificazione apportata al Regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito. (003U0526)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-1-1904 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge di ordinamento del. R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, testo unico, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303;
Visto il R. decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Visti i RR. decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, nn. 274 e 341, 23 agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile e 23 luglio 1903, nn. 177 e 253, i quali hanno modificato il Regolamento predetto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la seguente modificazione al Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Al comma a) del § 138-bis, aggiungere:

«ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
E. Pedotti.

Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.