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REGIO DECRETO 13 dicembre 1903, n. 526

Che approva la modificazione apportata al Regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito. (003U0526)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-1-1904
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito; 
 
  Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio  1902,  n.  247  e  21
luglio 1902, n. 303, che modificano la precedente; 
 
  Vista la legge di  ordinamento  del.  R.  esercito  e  dei  servizi
dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, testo unico,  approvato
con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525,  modificato  con  leggi  7
luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303; 
 
  Visto il R. decreto  19  maggio  1898,  n.  172,  col  quale  venne
approvato   il   Regolamento    per    l'esecuzione    della    legge
sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Visti i RR. decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, nn. 274  e  341,  23
agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile e  23  luglio
1903, nn.  177  e  253,  i  quali  hanno  modificato  il  Regolamento
predetto; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  approvata  la  seguente  modificazione   al   Regolamento   per
l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. 
 
  Al comma a) del § 138-bis, aggiungere: 
 
  «ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria  e  genio,  che
compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1903. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          Giolitti.   
                                                          E. Pedotti. 
 
  Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.