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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 566

Che modifica l'articolo 3 di quella in data 8 febbraio 1900, n. 50, sull'assegno ai Comuni che intraprenderanno la provvista di acque potabili. (002U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1903 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il concorso dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 1900, n. 50, potrà essere assegnato ai Comuni, anche eccedenti i 20,000 abitanti, ma non oltre i 50.000, in base all'ultimo censimento, i quali intraprenderanno la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, dopo la promulgazione della presente legge.

Per i Comuni, la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa depositi e prestiti accettare per la somma necessaria da integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.